PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 550 Foti ed abbinate, concernente la riqualificazione e il recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono principalmente riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà esclusiva dello Stato;

            considerato che, con riferimento alla tipologia degli interventi definita dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, possono assumere altresì rilievo le materie «valorizzazione dei beni culturali» e «governo del territorio», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato, inoltre, che, al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate;

            preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie di legislazione concorrente possono trovare spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, solo nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva, ovvero nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

            considerato che, in riferimento alle opere pubbliche di cui al comma 3 dell'articolo 1, l'uso del termine «realizzazione» potrebbe essere interpretato come attuazione di nuovi interventi, come tali esulanti dalla materia della «tutela dei beni culturali», e non come riqualificazione pubblica dell'edilizia esistente;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la natura e la portata degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, al fine di ricondurli interamente nell'ambito della materia «tutela dei beni culturali», di competenza esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla limitazione degli interventi nei centri storici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti ed alla previsione della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti elaborato dalla Commissione di merito;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli interventi previsti dal provvedimento hanno natura di spesa in conto capitale e presentano i requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile ai fini del rifinanziamento mediante il ricorso alla tabella D allegata alla legge finanziaria;

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 550 ed abbinate, recante «Riqualificazione e recupero dei centri storici»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) appare opportuno valutare che le risorse siano prioritariamente destinate al recupero urbanistico ed architettonico della configurazione originaria e dei tratti identitari delle aree sottoposte ad intervento;

            2) si consideri altresì l'opportunità di esprimere la denominazione del marchio con maggiore aderenza al dibattito storiografico sui centri storici e nuclei urbani; poiché «borgo» nella letteratura specializzata esprime tipologie diverse e non genericamente estendibili a tutti gli insedimenti, potrebbe essere più appropriata la denominazione «Centri storici minori d'Italia»;

            3) si segnala inoltre come sia opportuno coordinare la normativa in oggetto con leggi regionali in materia;

            4) si valuti infine l'opportunità di chiarire che all'articolo 2, comma 2, l'espressione «previa intesa in sede di Conferenza unificata» riguarda anche i criteri per la ripartizione del Fondo.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge n. 550 Foti, n. 764 e n. 824 Iannuzzi e altri, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca norme volte alla riqualificazione ed al risanamento dei centri storici e degli insediamenti urbanistici qualificati come borghi antichi d'Italia;

            considerato che il testo reca disposizioni riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dall'articolo 117, comma

 

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3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; rilevato inoltre che il testo non detta esclusivamente princìpi generali in materia di recupero dei centri storici, ma dispone anche agevolazioni di carattere finanziario in favore degli interventi medesimi;

            considerate le pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) in ordine alla legittimità degli interventi finanziari dello Stato diretti a favorire iniziative di riqualificazione urbana, secondo le quali nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», e che le previsioni della proposta di legge possono non considerarsi rientrare nelle ordinarie attività e compiti di competenza degli enti locali e assumono un valore promozionale, aggiuntivo, eventuale, facoltativo e limitato rispetto al regime ordinario;

            rilevato che tali interventi appaiono aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni ed attengono a finalità di perequazione enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;

            rilevato che il testo è finalizzato a consentire interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti urbanistici, individuati, nei comuni prescelti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

            considerato che i comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e dei borghi antichi, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare gli interventi di riqualificazione urbana; che le regioni possono altresì prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati previsti dal testo in esame;

            rilevato che il decreto interministeriale con il quale si emana annualmente il bando di gara per la ripartizione del fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito se le disposizioni relative alla previa intesa in sede di Conferenza unificata stabilite per la definizione, rispettivamente, degli interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici e delle modalità di riparto delle risorse

 

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assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, non possano essere ulteriormente integrate, ai fini di un più ampio coinvolgimento delle regioni secondo i princìpi enunciati dalla Corte costituzionale, da disposizioni tese a rafforzare il ruolo regionale, in rigoroso ossequio all'assetto ripartito delle competenze in materia di governo del territorio fissato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            b) valuti altresì l'opportunità che gli interventi di riqualificazione e recupero siano destinati a parti significative dei centri storici e dei borghi antichi e non all'intero perimetro degli stessi.

 

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